Inclusion Key - APS Associazione di promozione sociale

Chi siamo

Inclusion Key - APS promuove la ricerca per individuare soluzioni strategiche a problemi che ostacolano il benessere complessivo della persona: psicologico, culturale, lavorativo e sociale. In virtù di ciò la mission è sviluppare condizioni che migliorino la qualità di vita di chi soffre un disagio mediante un approccio globale, integrato ed inclusivo. L'associazione di promozione sociale si affaccia su un largo territorio per portare nuove opportunità progettuali che riescano a compiere con gli obbiettivi della sua mission. Volontari e membri soci di Inclusion Key - APS supportano le attività perche riteniamo che attraverso un lavoro costante e professionale si possano davvero creare opportunità di sviluppo per i cittadini. Cooperare con altre associazioni del territorio nazionale,istituzioni, con le scuole ed altri stakeholders è la chiave del nostro lavoro, Invitiamo a tutti gli interessati nella nostra attività a contattarci per creare nuove networks.

Statuto

Art. 1 DENOMINAZIONE

E’ costituita l’Associazione senza finalità di lucro denominata “INCLUSION KEY” - A.P.S. (Associazione di Promozione Sociale), ai sensi della legge n. 383 del 7 dicembre 2000. L’Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di A.P.S. (Associazione di Promozione Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l’Associazione intenderà adottare.

Art. 2 SEDE

L’Associazione ha sede legale in Ferrara (FE), alla Via della Cittadella n. 30, e potrà istituire una o più sedi secondarie senza alcuna limitazione territoriale.

Art. 3 DURATA

La durata dell’Associazione è stabilita fino al 31.12.2065 e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.

Art. 4 SCOPO

L’Associazione non persegue scopi di lucro. E’ vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L’Associazione ha le seguenti finalità:

a) promozione sociale e benessere della persona sviluppando attività rivolte al mondo dell’infanzia, degli adolescenti, dei giovani;

b) progettare e implementare attività di formazione e orientamento lavorativo partecipando anche a programmi e bandi promossi dall’Unione Europea, dai Ministeri di Stato, dalle Regioni e da ogni altro Ente pubblico o privato;

c) aderire, realizzare e/o promuovere iniziative sociali, ambientali, culturali, educative ed artistiche (eventi, seminari, convegni, corsi, stage, laboratori di approfondimento, ecc.) a livello territoriale, nazionale ed internazionale;

d) ideare e realizzare spettacoli, mostre, presentazioni, stampare e pubblicare giornali o riviste e gestire qualsiasi attività volta alla comunicazione di massa;

e) promuovere progetti e attività di ricerca e studio in Italia e all’estero per creare occasioni di scambi culturali

(cooperazione, gemellaggi, ecc) ed artistici;

f) creare gruppi di studio, informazione ed approfondimento che possano promuovere e divulgare gli scopi dell’associazione;

g) collaborare con Pubbliche Amministrazioni, Istituti scolastici, Universitari e Aziende, proponendo ed organizzando momenti di confronto, consulenza e formazione, iniziative di carattere socio-educativo, socio-sanitario, culturale ed artistico, progettazione di servizi ed eventi di sensibilizzazione, anche rivolti a fasce svantaggiate o per le pari opportunità, negli ambiti di lavoro individuati nel presente statuto.

L’associazione, in genere, potrà attuare, promuovere, incentivare, tutte quelle iniziative ed attività ritenute idonee al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 5 ASSOCIATI

Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell’aspirante associato. Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili. La qualifica di associato non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso. Le dimissioni da associato devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L’espulsione è prevista quando l’associato:

a) non ottemperi alle disposizioni dello Statuto e/o di eventuali regolamenti;

b) non esegue in tutto o in parte il versamento delle quote associative ed ogni altro versamento richiesto dal Consiglio Direttivo e/o dell’Assemblea per il conseguimento dell’oggetto sociale;

c) ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’Associazione.

L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata all’interessato mediante lettera, o altro mezzo idoneo a provarne l’avvenuta ricezione. Contro il suddetto provvedimento l’interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’espulsione. Il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea nella prima riunione ordinaria. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione. Il decesso dell’associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

Art. 6 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Collegio dei Revisori.

Art. 7 DURATA DELLE CARICHE

Tutte le cariche sociali hanno la durata di due anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del biennio decadono allo scadere del biennio medesimo.

Art. 8 ASSEMBLEA

L’Assemblea è composta da tutti gli associati. L’Assemblea è convocata, in via ordinaria, dal Presidente almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e, in via straordinaria, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo (⅓) degli associati, purché in regola con i versamenti delle quote associative. La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno 10 giorni prima della data della riunione mediante invio a mezzo e-mail, P.E.C. (posta elettronica certificata), lettera cartacea, pubblicazione dell’avviso sul sito internet dell’Associazione, affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno. Possono intervenire all’Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. All’Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- approvare il rendiconto economico-finanziario dell’anno trascorso;

- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;

- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;

- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione;

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

L’Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L’Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora. L’Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, l’Assemblea. Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti (¾) degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Tutte le delibere assembleari sono riassunte in un verbale, che può essere consultato successivamente da tutti gli associati, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea ogni 2 (due) anni. Esso è composto da 5 (cinque), ivi compreso il Presidente dell’Associazione che ne è membro di diritto. In caso di necessità l’Assemblea si riserva il diritto di allargare il numero di componenti dello stesso. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea; esso rimarrà in carica comunque fino all’elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione; - le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;

- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione;

- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio;

- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’Assemblea; - la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale; - la fissazione delle quote sociali;

- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea;

- la delibera sull’ammissione di nuovi soci;

- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri; è convocato con avviso scritto da recapitarsi almeno dieci giorni (10) prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta; ha la facoltà di riunirsi anche in sedi diverse da quella legale, purché in Italia. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono riassunte in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l’ordinaria amministrazione.

Art. 10 IL PRESIDENTE

Il Presidente, che è anche Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto dall’Assemblea, insieme ai membri del Consiglio Direttivo nella prima seduta a maggioranza dei voti; ha la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione; dura in carica 2 (due) anni. Egli convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e cura l’ordinato svolgimento dei lavori; vigila sul buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 11 IL VICE PRESIDENTE

Il vice Presidente è eletto dall’Assemblea nella prima seduta a maggioranza dei voti; sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione in caso di assenza o impedimento.

Art. 25 SEGRETARIO GENERALE

L’Assemblea dell’Associazione, nella prima seduta a maggioranza dei voti, nomina tra i membri del Consiglio Direttivo un Segretario Generale anche con funzioni di Tesoriere. Il Segretario Generale redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri; provvede alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predispone e conserva i relativi contratti e ordinativi. Il Segretario Generale, in qualità di Tesoriere, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari; egli provvede, altresì, alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo; provvede, anche, al periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. Le funzioni di Segretario Generale e Tesoriere possono essere conferite, dal Consiglio Direttivo, anche persone diverse. In tal caso, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario Generale, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 26 COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è nominato dall’assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. E’ composto da tre membri con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell’approvazione del rendiconto consuntivo.

Art. 27 PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;

- quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;

- contributi, erogazioni da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;

- proventi, anche entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali, eventualmente conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 28 RENDICONTO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con distinzione tra quella attinente all’attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti. Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Art. 29 Scioglimento

Sono considerate cause di scioglimento dell’Associazione, oltre che quelle previste dal Codice civile, anche la: - riduzione del numero degli associati a meno di quattro associati;

- delibera dell’Assemblea di scioglimento;

- scadenza del termine di durata, quando questa sia determinato.

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre associazioni di promozione sociale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 34 Norme finali

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l’Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il Presidente del tribunale ove ha sede l’associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla Legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili. Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all’Atto Costitutivo.

CONTACTS

EMAIL: carmenguidetti@hotmail.com / pinamaria.russo@gmail.com

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